QUESITI E DOMANDE SULLA SICUREZZA IN GENERALE
compresa la PREVENZIONE INCENDI ed il TESTO UNICO SULLA SICUREZZA

1 ottobre 2008 – Un presidente di un una associazione di volontari ci scrive:
Non avendo scelta, se non quella di interrompere l’attività di volontariato, ho firmato il documento senza convinzione e senza avere chiaro quali responsabilità mi assumevo.
Ora mi chiedo che valore abbia quel documento e cosa rischio.”
Per rispondere proviamo a rileggere insieme il DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81, “ … tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, noto anche come “testo unico per la sicurezza”, che diversamente da quanto disponeva il d.lgs. 626/94, all’art. 2 punto a) definisce “lavoratore” anche “il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile”
Ma l’art. 2 punto b) non stabilisce che il presidente dell’associazione di volontariato sia da ritenersi il “datore di lavoro” ma lo è chi ha la” responsabilita’ dell’organizzazione stessa o dell’unita’ produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”; secondo talune interpretazioni il potere di spese non sta nelle mani del presidente volontario ma caso mai in chi gestisce i fondi destinati al volontariato.
Nel nostro caso specifico chiediamo al nostro volontario, presidente, “datore di lavoro” se è al corrente che deve ottemperare agli obblighi non delegabili di cui all’art. 17 e quindi se ha provveduto a effettuare la valutazione di tutti i rischi e se ha designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione”Dovrebbe inoltre aver provveduto a:
a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacita’ e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
e) prendere le misure appropriate affinche’ soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
f) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonche’ delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
g) richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinche’ i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
i) informare il piu’ presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivita’ in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), nonche’ consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r);
p) elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3, e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
r) comunicare all’INAIL, o all’IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all’articolo 50;
t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione
incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonche’ per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attivita’, alle dimensioni dell’azienda o dell’unita’ produttiva, e al numero delle persone presenti;
u) nell’ambito dello svolgimento di attivita’ in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalita’ del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;
v) nelle unita’ produttive con piu’ di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all’articolo 35;
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
aa) comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
bb) vigilare affinche’ i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneita’.
concludendo:
Se il nostro volontario, presidente, “datore di lavoro”non ha ottemperato a tali disposizioni non ha soddisfatto le disposizioni di legge sul datore di lavoro; sinteticamente:
primo: ha effettuato la valutazione di tutti i rischi cui possono essere soggetti i suoi volontari nell’esercizio della loro attività?
secondo: ha nominato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione?
terzo: ha nominato il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria?
quarto: ha fornito al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
a) la natura dei rischi
b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;
e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
quinto: ha fornito ai “lavoratori”i DPI necessari secondo la valutazione dei rischi?
e ancora per capire meglio: chi è che decide quali corsi di formazione devono essere effettuati per poter essere impiegati nella struttura? chi stabilisce quali visite mediche devono essere superate per essere idoneo al servizio? il presidente o qualcun altro?
ci è parso di capire che il nostro volontario, presidente, “datore di lavoro”non ha ottemperato alle disposizioni di cui al D.lgs 81/08! per negligenza?
Se l’ente pubblico presso il quale prestano servizio i volontari decide quale verifica sanitaria deve superare il volontario, detta le regole sul suo impiego, senza fornire al volontario, presidente, le informazioni sul servizio dei volontari sopra richiamate e senza consentirgli la libertà di effettuare le scelte operative, né è prevista a cura del presidente la vigilanza sull’osservanza degli obblighi di legge sul luogo di lavoro, significa che il volontario non puo’ svolgere i compiti e osservare i doveri del datore di lavoro perché in effetti il datore di lavoro è un’altro, forse il reale responsabile dell’ente pubblico presso il quale il volontario presta la sua opera.
Potrebbe essere che il documento firmato abbia solo lo scopo di attestare chi è che, presidente dell’associazione, accetta la qualifica di “datore di lavoro”dei volontari per assumere la responsabilità penale in caso di incidente sollevando il reale responsabile. Se così fosse non ci sembra nello spirito del D.lgs 81/08, anzi! Si rimane in attesa di pareri in proposito.

Si rammenta comunque che il vigile del fuoco volontario deve operare secondo la formazione ricevuta rispettando le disposizioni dettate dal suo datore di lavoro: il Comandante Provinciale territorialmente competente.
